Circ. 301 bis – Uso attrezzature strumentazioni elettroniche informatiche durante l’Esame di Stato

Circ. 301 bis – Uso attrezzature strumentazioni elettroniche informatiche durante l’Esame di Stato

Di: Redazione

Circ. int. n. 301 del 28.05.2015
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5^
AI DOCENTI MEMBRI INTERNI ALLE
COMMISSIONI D’ESAME

Oggetto: Uso attrezzature strumentazioni elettroniche informatiche durante l’Esame di Stato

Si rendono note a studenti ed insegnati le seguenti inderogabili normative previste nello svolgimento dell’Esame di Stato:
“E’ assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie ed immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere e che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove.
E’ inoltre vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili di qualsiasi genere, in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo.
I Presidenti ed i commissari, dal canto loro, avranno il compito di vigilare sul rispetto del summenzionato divieto, al fine di evitare il verificarsi di episodi incresciosi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte, risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi candidati.
Analoga cura sarà altresì rivolta alla vigilanza sulle apparecchiature elettronicotelematiche in dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso improprio con collegamenti all’esterno.

Tenuto conto della necessità di consentire l’espletamento delle operazioni collegate alla estrazione e stampa delle tracce delle prove, inviate con la modalità del “plico telematico”, in ognuno dei giorni impegnati dalle prove scritte, sarà consentito, fino al completamento della stampa delle tracce relative, rispettivamente, alla prima prova scritta,alla seconda prova scritta esclusivamente il collegamento con la rete INTERNET dei computer utilizzati:

1) dal dirigente scolastico o chi ne fa le veci;

2) dal DSGA, ove autorizzato dal Dirigente;

3) dal referente o dai referenti di sede. Nel corso delle prove scritte sarà pertanto disattivato il collegamento alla rete Internet di tutti gli altri computer presenti all’interno delle sedi scolastiche interessati dalle prove scritte.

Inoltre, al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove scritte, la Struttura Informatica del Ministero vigilerà, in collaborazione con la Polizia delle Comunicazioni, per prevenire l’utilizzo irregolare della rete INTERNET da parte di qualunque soggetto e delle connessioni di telefonia fissa e mobile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Guido SOROLDONI